1. L'utilizzazione di forme di volontariato, ai fini della presente legge, è ammessa
a) operino sulla base delle indicazioni e in maniera subordinata al comandante della polizia locale o ad altro operatore della medesima polizia da esso formalmente incaricato;
b) non abbiano subìto condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non siano stati sottoposti a misure di prevenzione, ovvero destituiti o licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;
c) abbiano frequentato, con profitto, uno specifico corso di formazione professionale disciplinato dalla regione;
d) siano adeguatamente assicurati.
3. I volontari rivestono la qualifica di incaricato di pubblico servizio nei casi previsti dalla legge dello Stato.
4. I comuni e le province possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato, con sole finalità di supporto organizzativo agli associati che svolgono le attività di cui al presente articolo, a condizione che tali organizzazioni non prevedano nell'accesso e nei propri fini forme di discriminazione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali.