Art. 14.
(Utilizzazione del volontariato).

      1. L'utilizzazione di forme di volontariato, ai fini della presente legge, è ammessa

 

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solo nel rispetto dei princìpi e delle finalità fissati dagli articoli 1 e 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e solo se sono rispettati i termini minimi delle assunzioni nella polizia locale sugli standard essenziali stabiliti obbligatoriamente dalla regione. Tale utilizzazione è volta a realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla polizia locale, con il fine di promuovere l'educazione, il rispetto delle regole della convivenza civile, il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociali.
      2. I volontari, individuati dalle amministrazioni locali anche sulla base di indicazioni provenienti dalle organizzazioni di volontariato, possono essere impiegati a condizione che essi:

          a) operino sulla base delle indicazioni e in maniera subordinata al comandante della polizia locale o ad altro operatore della medesima polizia da esso formalmente incaricato;

          b) non abbiano subìto condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non siano stati sottoposti a misure di prevenzione, ovvero destituiti o licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;

          c) abbiano frequentato, con profitto, uno specifico corso di formazione professionale disciplinato dalla regione;

          d) siano adeguatamente assicurati.

      3. I volontari rivestono la qualifica di incaricato di pubblico servizio nei casi previsti dalla legge dello Stato.
      4. I comuni e le province possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato, con sole finalità di supporto organizzativo agli associati che svolgono le attività di cui al presente articolo, a condizione che tali organizzazioni non prevedano nell'accesso e nei propri fini forme di discriminazione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali.

 

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